Cosmetovigilanza
Lidia Sautebin, Università Federico II di Napoli
Corso di aggiornamento

SICUREZZA DEI COSMETICI IN FINLANDIA.
Liberta Sportiello* e Lidia Sautebin*°, *Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e ° Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.

I cosmetici sono ampiamente usati nella vita quotidiana ed è, quindi, importante poterli utilizzare in maniera sicura. A tale scopo sono state stabilite, sia a livello nazionale che europeo, delle norme di sicurezza sull’uso di questi prodotti, che vengono applicate a dentifrici, saponi, shampoo ed altri prodotti per la cura della pelle, per l’igiene e per il trucco.
Recentemente, come riportato dall’Ente finlandese che si occupa della sicurezza dei cosmetici, la legislazione finlandese inerente ai prodotti cosmetici e per l’igiene personale, è stata riformata e la nuova legge (22/2005) è entrata in vigore il 1 Febbraio 2005, mentre il decreto del Ministero del commercio e dell’industria sui prodotti cosmetici (75/2005) è entrato in vigore il 15 Febbraio 2005. Come risultato delle norme stabilite, i requisiti dei cosmetici, precedentemente definiti, sono stati cambiati ed è stata posta maggiore attenzione sul diritto dei consumatori a ricevere informazioni più dettagliate sulla composizione di tali prodotti.
I cosmetici sono prodotti che vanno a contatto con le parti esterne del corpo, come la pelle, i capelli, le unghie, le labbra, gli organi genitali esterni o con i denti e la mucosa della cavità orale e permettono di pulire, profumare, cambiare l’aspetto, mantenere in buone condizioni e proteggere le suddette parti del corpo.
Nella preparazione dei cosmetici si usano più di 10˙000 ingredienti: è quindi importante assicurare che le sostanze utilizzate non danneggino la salute del consumatore.
In Finlandia, i cosmetici possono essere soggetti a provvedimenti in base alla Legge (22/2005) e al decreto del Ministero del commercio e dell’industria (75/2005), precedentemente citati. Ricordiamo che l’Unione Europea ha formulato una Direttiva sui cosmetici sin dal 1976. Tali norme pongono diverse limitazioni nell’utilizzo delle sostanze; ad esempio, stabiliscono le concentrazioni massime di alcuni ingredienti ed è importante sottolineare che sono continuamente aggiornate. Sono, inoltre, particolarmente rigide le regole riguardanti l’uso di coloranti e conservanti. Infatti, è proibito l’utilizzo di più di 1000 sostanze, tra cui prodotti farmaceutici, pesticidi e molti solventi organici. Le norme riguardano anche le istruzioni riportate sulla confezione e/o sulle etichette. Infatti, non indicare un ingrediente sull’etichetta vuol dire infrangere le norme di sicurezza, così come utilizzare sostanze proibite. Data la loro funzione, le etichette devono essere poste sia sulla confezione che sul contenitore. In Finlandia, le etichette devono essere riportate sia in lingua finlandese che svedese e le informazioni in esse contenute devono essere le seguenti:

Anche la lista degli ingredienti deve essere compilata secondo le seguenti indicazioni:

Il Difensore civico dei Consumatori (Ombudsman) ha dichiarato che espressioni, come “allergy tested”, non dovrebbero essere usate sulla confezione o pubblicizzate a meno che non siano riportate le motivazioni, le modalità e il tipo di prodotti testati e i risultati ottenuti.
I cosmetici, prodotti e confezionati prima dell’11 Marzo 2005, che sono conformi alle precedenti norme, non devono comunque essere eliminati.
La legge ed il decreto precedentemente citati sono applicati anche a prodotti cosmetici per uso professionale. Infatti, tali norme indicano i requisiti che tali prodotti devono avere per poter essere utilizzati in modo sicuro da estetiste e parrucchieri.
Le nuove norme sui cosmetici contengono anche alcune condizioni riguardanti i test sugli animali. In Finlandia, la verifica dell’efficacia dei prodotti cosmetici, e degli ingredienti in essi contenuti, non può essere effettuata, da anni, sugli animali. Infatti, i test sugli animali, per fini cosmetici, sono stati proibiti dall’11 Settembre 2004. E’ vietato eseguire delle verifiche sugli animali se esistono metodi alternativi e, anche se non esistono tali metodi, i test sugli animali sono proibiti fino al Marzo 2009 o 2013, a seconda della natura del test che si voglia eseguire.
Nell’Area Economica Europea una società di cosmetici, il cui nome ed indirizzo devono essere specificati sull’etichetta, deve possedere e rendere facilmente accessibili alle autorità competenti le seguenti informazioni:

Le notizie specifiche devono essere disponibili sia per i nuovi prodotti sia per i prodotti già presenti sul mercato. Queste devono essere disponibili anche per i prodotti per uso professionale. Il trattamento dei dati forniti alle autorità deve essere riservato.
La società responsabile dell’immissione in commercio di un prodotto cosmetico nell’Area Economica Europea (Unione Europea, Norvegia, Islanda e Lichtenstein) deve essere registrata dall’autorità competente a livello nazionale. In Finlandia questa autorità è rappresentata dall’Agenzia dei consumatori. Inoltre, devono essere registrate anche le società produttrici nazionali, fornitrici o responsabili della distribuzione sul mercato dei prodotti cosmetici importati, nell’Area Economica Europea. Tuttavia, se la società che distribuisce i prodotti cosmetici è già registrata in un altro paese di questa Area, non ha bisogno di essere registrata in Finlandia. Maggiori informazioni fornite dalle European Cosmetic Toiletry e Perfumery Association (Colipa) sulle società di cosmetici presenti nell’Unione europea sono disponibili sul sito www.european-cosmetics.info.
Gli operatori del settore cosmetico, cioè produttori, importatori, distributori e venditori, sono responsabili della sicurezza dei cosmetici. Essi hanno il dovere, infatti, di controllare che i prodotti che producono, distribuiscono e vendono siano sicuri al fine di prevenire rischi o situazioni pericolose per il consumatore. Inoltre essi dovrebbero riportare all’autorità competente, volontariamente, qualsiasi rischio possibilmente associato al prodotto fabbricato o venduto.
L’Ente per i consumatori, gli uffici pubblici provinciali e gli ispettori municipali per la salute hanno il compito, invece, di controllare che i prodotti siano sicuri e correttamente etichettati/classificati. Anche gli ispettori doganali controllano che tali prodotti, importati da paesi non inclusi nell’EEA, siano conformi alle regole. Le autorità di controllo gestiscono, inoltre, la sorveglianza dei prodotti presenti sul mercato e ne esaminano la conformità. Essi hanno il compito di valutare se il prodotto può provocare reazioni allergiche o altri problemi alla salute, in base a quanto osservato e riportato dal consumatore. Questa valutazione prevede, se necessario, anche di determinare la composizione del prodotto, fornito dal produttore o dall’importatore e di testarlo. Se un prodotto cosmetico rappresenta un rischio per la salute del consumatore, l’Ente per i consumatori può imporre il divieto di vendita sulla base della Legge sulla sicurezza dei Prodotti Cosmetici. Oltre al divieto di vendita è previsto anche il pagamento di una multa. Il produttore o l’importatore ha, comunque, la possibilità di ritirare volontariamente dal mercato il prodotto prima che gli venga imposto.
L’Ente per i consumatori può richiedere che il commerciante ritiri i prodotti già venduti e provveda a risarcire il consumatore con un prodotto sostitutivo o con un rimborso. L’obbligo di ritirare un prodotto pericoloso riguarda produttori, importatori, distributori e venditori. Se un prodotto è a rischio o è difettoso, il consumatore ha diritto ad essere risarcito secondo la Legge a difesa del consumatore.


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