Cosmetovigilanza
Lidia Sautebin, Università Federico II di Napoli
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Decisione della Commissione Europea del 21 giugno 2007 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli

Liberata Sportiello* e Lidia Sautebin*°
*Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e °Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.

Il 21 giugno 2007 la Commissione della Comunità Europea ha adottato la Decisione (2007/506/CE) che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli. Nella decisione, la Commissione riferisce che a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
Pertanto la Commissione ha deciso che il gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» comprende qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con la cute e i capelli al fine esclusivo o principale di detergerli. Il gruppo di prodotti comprende anche qualsiasi sostanza e preparato eliminabile con il risciacquo e destinato al contatto con i capelli al fine di migliorarne lo stato (balsami per capelli).
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti devono rientrare nel gruppo di prodotti suddetto e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell’allegato della citata decisione. Per definire tali criteri ecologici sono stati presi in considerazione diversi aspetti:

Per ciascun criterio ecologico sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica riportati nello stesso allegato. Nella decisione, inoltre, si ricorda che il numero di codice assegnato a fini amministrativi a questo gruppo di prodotti è «30». I criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione, ed i relativi requisiti di valutazione e verifica, sono validi per tre anni a decorrere dalla data di notifica della decisione.

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