Liberata Sportello* e Lidia Sautebin*°
*Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e °Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
Come riportato nel sito, nel febbraio del 2008, è stata inoltrata la proposta di un nuovo regolamento per i prodotti cosmetici, che sostituisca l’attuale Direttiva 76/768/CEE e successive modifiche. In attesa di una decisione definitiva ed in funzione dei continui aggiornamenti, la Direttiva in questione continua ad essere modificata. Ad oggi, ricordiamo, infatti, che è stata sottoposta a più di 50 emendamenti. A tal proposito, il 4 aprile 2008, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una nuova direttiva (2008/42/CE) recante un’ulteriore modifica della direttiva 76/768/CEE. Tale modifica riguarda principalmente la decisione di apportare alcune restrizioni nell’utilizzo delle sostanze profumate nei prodotti cosmetici.
Tuttavia, nel documento, la Commissione ha evidenziato che, qualunque sia la funzione di queste sostanze (a volte, ad esempio, possono essere inserite come conservanti) nei prodotti cosmetici, è la loro esposizione che andrebbe tenuta in considerazione. Pertanto, le restrizioni non dovrebbero essere limitate all’uso delle sostanze utilizzate, nei prodotti cosmetici, in qualità di fragranze.
Dopo aver consultato il Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (SCCP), la Commissione Europea ha deciso di variare l’allegato III della direttiva 76/768/CEE, modificando le restrizioni previste per l’alcool benzilico, l’idrossicitronellale, l’isoeugenolo, il d-limonene ed il metil-2-octanoato (con numeri di riferimento rispettivamente di 45, 72, 73, 88 e 89). Dato che l’alcol benzilico compare nella direttiva 76/768/CEE con due numeri di riferimento (45 e 68), è stato deciso, peraltro, di eliminare la voce 68, lasciando solamente la 45.
La Commissione ha, inoltre, deciso di aggiungere, in tale allegato, alcune sostanze già identificate come aromi, ma non ancora inserite insieme alle rispettive restrizioni, con i numeri di riferimento da 103 a 184.
La Commissione indica, inoltre, che gli Stati Membri dovranno conformarsi alla nuova Direttiva, entro e non oltre il 4 ottobre 2008, comunicando alla Commissione Europea le necessarie disposizioni legislative, amministrative e regolamentari che saranno applicate a partire dal 4 aprile 2009.
Sito di riferimento:
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm