Liberata Sportiello* e Lidia Sautebin*°
*Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e °Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, Facoltà di Farmacia, Università di Napoli Federico II.
Come riportato nel sito, il più recente aggiornamento relativo alla Direttiva 76/768/CEE, risale al mese di aprile 2008, quando è stata pubblicata una nuova direttiva (2008/42/CE) recante delle restrizioni inerenti all’utilizzo delle sostanze profumate nei cosmetici.
Il 23 settembre 2008, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, una nuova direttiva (2008/88/CE) che modifica ulteriormente la Direttiva 76/768/CEE. Tale modifica si riferisce all’adeguamento al progresso tecnico degli allegati II e III della direttiva.
Tenuto conto che esistono dei potenziali rischi associati all’uso delle tinture per capelli (secondo uno studio scientifico del 2001 “Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk”), il Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo (SCCP) ha valutato l’importanza di testare le sostanze contenute nelle tinture per capelli in relazione al loro potenziale rischio di genotossicità/mutagenicità. E’ stata, pertanto, organizzata dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle parti interessate una strategia globale per la valutazione, ad opera dell’SCCP, della sicurezza d’uso delle sostanze usate nelle tinture per capelli, previa presentazione dei dati scientifici relativi da parte delle industrie produttrici.
Poiché per alcune di loro l’SCCP non ha potuto esprimere il suo parere in mancanza dei dati sulla sicurezza (non presentati), non è possibile ritenerle sicure e, quindi, utilizzabili nelle tinture per capelli.
Alla luce di ciò, alcune sostanze, elencate come coloranti nell’allegato IV (elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici), sono state aggiunte nell’allegato II (elenco delle sostanze che non possono rientrare nella composizione dei prodotti cosmetici) (vedi direttiva).
Altre, elencate sia nell’allegato IV sia nell’allegato III (Parte I e Parte II) (parte I: elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, parte II: elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente) sono state cancellate da quest’ultimo allegato ed incluse sempre nell’allegato II. Tali sostanze sono: i diaminofeloni, l’idrochinone (solo per l’uso come colorante ossidante per tinture per capelli, mentre resta inalterato il suo uso nei kit per unghie finte), il Basic Blue 26 (numero CAS 2580-56-5) (CI 44045) ed i suoi sali, il Ponceau SX (numero CAS 4548-53-2) (CI 14700) ed i suoi sali ed, infine, il Basic Violet 14 (numero CAS 632-99-5) (CI 42510) ed i suoi sali.
Le sostanze così aggiunte nell’allegato II vanno dal numero d’ordine 1329 a 1369.
La Direttiva 2008/88/CE è stata ulteriormente rettificata (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 256 del 24 settembre 2008). Infatti, il termine di adeguamento alla nuova direttiva è stato posticipato dal 14 febbraio 2009 (come stabilito nella Direttiva 2008/88/CE) al 14 aprile 2009.
Inoltre, devono applicare tali disposizioni, entro e non oltre il 14 ottobre (come previsto dalla rettifica della Direttiva 2008/88/CE), anziché il 14 agosto (come stabilito nella Direttiva 2008/88/CEE).