NOTE ALLA CIRCOLARE 24 settembre 1997, n.12

- L’art. 9 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è così formulato:

"Art. 9 -

  1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del seguente articolo.
  2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i mesi di Giugno e Dicembre di ciascun anno, una relazione sulle prescrizioni e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all’impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3"

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