CIRCOLARE 24 settembre
1997 n. 12
Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44: "Attuazione
della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e
75/319/CEE relative ai medicinali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 1997.
- omissis -
6.1 La trasmissione delle segnalazioni deve seguire il flusso indicato nell'allegato 4. I soggetti tenuti a segnalare ogni presunta ADR sono medici e farmacisti; le segnalazioni devono essere trasmesse come di seguito indicato:
6.2 Devono essere segnalate tutte le reazioni avverse sospette; il farmacista è tenuto all'obbligo delle segnalazioni per i farmaci OTC e SP.
6.3 Le USL, le AO e gli IRCCS devono trasmettere le comunicazioni ricevute alla Regione o Provincia autonoma ed al Ministero della Sanità, il quale provvede a darne comunicazione alla Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), alla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed alle aziende farmaceutiche interessate.
6.4 I responsabili della farmacovigilanza delle USL, delle AO e degli IRCCS devono verificare che le schede di segnalazione di reazioni avverse siano compilate in modo congruo e che siano state date le informazioni necessarie e sufficienti alla codifica della scheda; in caso contrario devono contattare il sanitario compilatore per chiarimenti. Nei casi gravi e mortali i responsabili della farmacovigilanza sono tenuti a compilare una relazione sul caso entro 15 giorni (art.9 comma 2 del decreto legge 30.10.1987, n.443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1987, n.531) ed a trasmetterla al Ministero della Sanità.
6.5 Gli intervalli di tempo da rispettare tra la data in cui è stata ricevuta la comunicazione della presunta reazione avversa (ADR) e la sua trasmissione, sono i seguenti:
6.6 Le segnalazioni di ADR gravi ed inattese verificatesi all'estero devono essere comunicate entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione al Ministero della Sanità, mediante i moduli CIOMS (Council for international organizations of medical sciences), solo per i farmaci autorizzati con procedure nazionali o di mutuo riconoscimento.
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Circolare
24 settembre 1997, n. 12
Circolare 29 settembre 1999, n. 15