
NOTE AL DECRETO 20 aprile
1991
- L'art.9 del D.L. n.443/1987
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)
- Le unità sanitarie
locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione
sulle prescrizioni e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari,
sia locali che generali, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi
mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono
determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione,
da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal
verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede
redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.
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