
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 gennaio 1991, n. 93.
Regolamento
di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 30 ottobre
1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531, sulle modalità di attuazione della Farmacovigilanza attraverso le
strutture pubbliche.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante disposizioni sulle modalità
di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche;
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari di esecuzione
della predetta disciplina legislativa;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di adeguare alle sopravvenute
norme di fonte legislativa le disposizioni dei decreti del Ministro della sanità,
20 marzo 1980 e 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23
agosto 1984, entrambi espressamente richiamati dal comma 3 del citato art. 9;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
31 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
- Le schede di segnalazione
di effetti tossici e secondari, conseguenti o comunque correlabili all'impiego
di farmaci, che tutti i medici curanti sono tenuti ad utilizzare per le comunicazioni
alla unità sanitaria locale competente per il territorio previste dall'art.
9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, devono essere conformi al
modello che sarà approvato con decreto del Ministro della sanità
obbligatoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
- Le imprese titolari di
autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali,
ivi comprese quelle prodotte all'estero, ed i produttori di farmaci galenici
preconfezionati, sono tenuti a fornire ai medici curanti un congruo numero
di schede conformi al modello di cui al comma 1.
- Esemplari di tali schede
saranno, altresì, pubblicati dal Ministero della sanità nel
Bollettino d'informazione sui farmaci.
Art.2
- Con decreto del Ministro
della sanità è approvato, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente regolamento, il modello
di scheda di segnalazione degli effetti non desiderati conseguenti o comunque
correlabili all'impiego di farmaci, che i cittadini utenti possono inviare
o consegnare alla propria unità sanitaria locale ai sensi dell'art.
9, comma 4-bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
- Le unità sanitarie
locali curano la diffusione dell'informazione sulla facoltà del cittadino
prevista dalla disposizione legislativa richiamata nel comma 1 e pongono a
disposizione degli utenti le relative schede di segnalazione, anche avvalendosi
delle farmacie aperte al pubblico.
Art. 3
- I dati raccolti ai sensi
degli articoli 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio.
Art. 4
- La relazione che le unità
sanitarie locali devono inviare al Ministero della sanità - Direzione
generale del servizio farmaceutico - concernente le prescrizioni, nonché
la natura e la frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che
generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, con la
periodicità stabilita dal comma
2 dell'art. 9 del citato decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, deve essere
articolata secondo lo schema
che sarà approvato dal Ministro della sanità entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 5
- Nei casi di reazioni
con esito letale, o che pongono il paziente in pericolo di vita, o che possono
determinare una lesione permanente, il titolare dell'autorizzazione al commercio
della specialità medicinale deve darne comunicazione al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, o, se questo
è stato conosciuto dopo lo scadere del predetto termine, entro due
giorni dalla data della conoscenza.
- La disposizione del comma
1 si applica anche agli effetti collaterali registrati nel corso degli studi
del farmaco condotti a cura del titolare dell'autorizzazione.
- Per le reazioni specificate
al comma 1 verificatesi in Italia, la comunicazione deve essere effettuata
anche se la reazione è già prevista nel foglio illustrativo
della specialità medicinale. Alla comunicazione deve essere allegata
in copia la scheda di cui all'art. 1, comma 1, o il diverso documento attraverso
il quale l'azienda farmaceutica è venuta a conoscenza della reazione.
- Per le reazioni specificate
al comma 1 verificatesi all'estero, l'obbligo di comunicazione è limitato
agli effetti non previsti nel foglio illustrativo autorizzato dal Ministero
della sanità o nella scheda tecnica d'informazione scientifica di cui
al decreto del Ministro della
sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni. Tale obbligo si applica,
peraltro, oltreché agli effetti indesiderati verificatisi all'estero
a seguito dell'impiego dello stesso farmaco in commercio in Italia, anche
a quelli verificatisi a seguito dell'impiego di un farmaco a base del medesimo
principio attivo, quando siano venuti a diretta conoscenza dell'impresa titolare
della specialità in commercio in Italia; in entrambi i casi, alla comunicazione
deve essere unita apposita
scheda, conforme al modello che sarà approvato dal Ministero della
sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento,
o, quando si tratti di effetti collaterali registrati nel corso degli studi
sul farmaco, un circostanziato giudizio dell'impresa farmaceutica sul nesso
di casualità fra impiego del farmaco ed effetto.
Art. 6
- I titolari di autorizzazione
al commercio di specialità medicinali nazionali ed estere hanno l'obbligo
di trasmettere al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio
farmaceutico - un rapporto informativo periodico su ciascuna specialità
medicinale registrata a proprio nome.
- Le specialità
medicinali registrate prima del 1970 non sono assoggettate all'adempimento
di cui al comma 1; le specialità registrate in più preparazioni
(forme farmaceutiche e dosaggi) in tempi diversi sono assoggettate al predetto
adempimento limitatamente alle preparazioni registrate a partire dal 1970.
- Il rapporto, unico per
tutte le preparazioni di una stessa specialità medicinale, deve essere
trasmesso entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.
Art. 7
- Con distinto riferimento
alle diverse preparazioni considerate, il rapporto di cui all'art. 6 deve
contenere:
- l'indicazione del numero
delle confezioni vendute;
- la specificazione della
natura e del numero degli eventuali effetti tossici secondari, sia locali
che generali, verificatisi in Italia, conseguenti o comunque correlabili
con l'impiego del farmaco, di cui i responsabili dell'impresa farmaceutica
siano venuti a conoscenza per diretta comunicazione della classe medica
o per il tramite degli informatori scientifici o in qualunque altro modo.
- Al rapporto devono essere
allegati:
- per gli effetti indesiderati
gravi previsti dall'art. 5, un prospetto riepilogativo delle comunicazioni
già inviate ai sensi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;
- per gli effetti collaterali
gravi verificatisi all'estero, già descritti nel foglio illustrativo
o nella scheda tecnica di informazione scientifica, un prospetto riportante,
per ciascun caso, i dati più rilevanti;
- per ogni effetto collaterale
verificatosi in Italia, diverso, per natura o per entità, da quelli
già descritti nel foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della
sanità o nella scheda tecnica per l'informazione scientifica, ma
non ricadente nelle ipotesi previste dall'art. 5, un prospetto riportante
tutti gli elementi valutativi a conoscenza dell'impresa, con copia del documento
da cui sono stati tratti;
- per gli effetti collaterali
verificatisi in Italia, non ricadenti nelle ipotesi previste dall'art. 5
e già descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica d'informazione
scientifica, un prospetto riportante, per ciascun caso, tutti gli elementi
valutativi a conoscenza dell'impresa;
- la documentazione delle
sperimentazioni cliniche concernenti la specialità medicinale eventualmente
effettuate nel semestre cui si riferisce il rapporto, con accluso prospetto
riepilogativo;
- copia del foglio illustrativo
inserito nella confezione, approvato dal Ministero della sanità.
Art. 8
- Le disposizioni contenute
negli articoli 5, 6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle segnalazioni
di effetti indesiderati di medicinali galenici preconfezionati.
Art. 9
- La mancata o non esatta
ottemperanza da parte delle aziende farmaceutiche alle prescrizioni del presente
regolamento è valutata ai fini dell'eventuale revoca della registrazione
della specialità medicinale, tenuto conto delle informazioni e delle
documentazioni acquisite agli atti, sentito il Consiglio superiore di sanità
ai sensi dell'art. 175 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni.
- Qualora l'inottemperanza
alle prescrizioni si riferisca ad un galenico industriale, la stessa è
valutata ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensidell'art.
144 del citato testo unico.
Art. 10
- Periodicamente, il Ministero
della sanità acquisisce dalle regioni, dalle provincie autonome di
Trento e Bolzano e dalle università le informazioni disponibili sulle
attività di monitoraggio in corso o in progettazione presso ospedali
e istituti universitari.
- In occasione dell'esame
dei dati di monitoraggio previsto dall'art.
9, comma 8, del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1987, n. 531, il Consiglio superiore
di sanità, tenuto conto delle informazioni acquisite dai competenti
uffici ai sensi del comma 1, fornisce indirizzi per l'attuazione di forme
speciali di farmacovigilanza ai sensi dei commi 6 e 7 del predetto art. 9.
Art. 11
- Con decreto del Ministro
della sanità sono apportati eventuali aggiornamenti ai modelli di cui
agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 5, comma 4.
- Sono abrogate le disposizioni
dei decreti del Ministro della
sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 25 marzo 1980
e n. 232 del 23 agosto 1984.
- Fatti salvi i termini
assegnati al Ministro della sanità dagli articoli 1, comma 1, 2, comma
1, 4 e 5, comma 4, il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione
delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 1 che entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto del Ministro della sanità previsto
dal comma 1 della stesso art. 1.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
25 gennaio 1991.
COSSIGA
ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità
Visto, il guardasigilli
MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio 13.
La
legislazione italiana