
NOTE AL D.P.R. n.93 del
25 gennaio 1991
- L'art. 9 del D.L. n.443/1987
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è così formulato:
"Art. 9
- I medicinali sono sottoposti
a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.
- Le unità sanitarie
locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulle prescrizioni
e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che
generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati
dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il
paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente
devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni
sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma
3.
- Tutti i medici curanti,
indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività,
sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale territorialmente
competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla
conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare
gravità descritti al comma 2, entro ventiquattro ore. Per ogni comunicazione
deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato A al decreto
del Ministro della sanità in data 28 luglio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.
- L'inosservanza delle
disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti,
di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti
norme legislative e convenzionali.
4-bis. Le unità
sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti
le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente
alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti
o comunque correlabili all'impiego di farmaci.
- Restano fermi gli obblighi
posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del Ministro della
sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232
del 23 agosto 1984.
- Il Ministero della sanità
sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego
presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore
di sanità, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,
delle unità sanitarie locali, nonché sulla base di apposite
convenzioni, di istituti universitari.
- Con proprio decreto,
il Ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi
di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal
comma 6.
- I dati di farmacovigilanza
acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori
segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti
dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del
Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti
cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio".
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