NOTE AL D.P.R. n.93 del 25 gennaio 1991

"Art. 144 [come sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422]

L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Corporazione della chimica [ora soppressa, N.d.R.], tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica , o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di un'officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo".

La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n.679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n.603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire centomila a lire un milione".


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