
NOTE AL D.P.R. n.93 del
25 gennaio 1991
- I dati di farmacovigilanza
acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori
segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti
dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del
Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti
cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio".
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