
NOTE AL D.P.R. n.93 del
25 gennaio 1991
- Il D.M. 20 marzo 1980,
abrogato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato, concerneva: "Presentazione
da parte delle imprese farmaceutiche di rapporti informativi periodici sull'impiego
di specialità medicinali registrate a proprio nome".
- Il D.M. 28 luglio 1984,
abrogato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato, concerneva integrazione
delle disposizioni del D.M. 20 marzo 1980 di cui alla precedente nota.
- Il comma 1 dell'art.
17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
- l'esecuzione delle leggi
e dei decreti legislativi;
- l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi
la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
- l'organizzazione del
lavoro ed i rapporti dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- Il comma 4 dello stesso
articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione
di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
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