
NOTE AL D.P.R. n.44 del
18 febbraio 1997
Note all'art. 3:
- Il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 541 concerne:"Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicità dei medicinali per uso umano". L'art. 14 del suddetto D.Lgs.
così recita:"14. (sevizio scientifico) -
- A partire dal 1° luglio
1993, ogni titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione
sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un
laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
- Per i medicinali il cui
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio ha sede all'estero,
l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto dall'impresa che
rappresenta in Italia il titolare dell'autorizzazione o che comunque provvede
alla importazione e distribuzione dei prodotti.
- Il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e i soggetti previsti dal comma 2:
- si assicurano che la
pubblicità farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni
del presente decreto;
- verificano che gli
informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una
formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;
- forniscono al Ministero
della sanità l'informazione e l'assistenza eventualmente richiesta
per l'esercizio delle competenze dello stesso;
- curano che i provvedimenti
adottati dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto
siano rispettati immediatamente e integralmente.
- Nell'ipotesi prevista
dal comma 5 dell'art. 7, gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 del presente
articolo devono essere soddisfatti sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, sia da chi provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale.
- Chi viola disposizioni
del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquantamilioni
a lire trecentomilioni".
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