
NOTE AL D.P.R. n.44 del
18 febbraio 1997
- L'art. 7, comma 5, del
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 541 così recita:
"5. Fino al recepimento delle disposizioni della Comunità economica
europea che specificano i compiti di farmacovigilanza delle imprese farmaceutiche,
la mera attuazione della pubblicità presso gli operatori sanitari può
essere affidata all'impresa che, in base ad uno specifico accordo con il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, provvede all'effettiva commercializzazione
del prodotto su tutto il territorio nazionale, e che sia comunque titolare
di altre autorizzazioni all'immissione in commercio o di un'autorizzazione
alla produzione di medicinali. In tale ipotesi restano fermi, peraltro, gli
obblighi e le responsabilità dell'impresa titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale, in ordine all'attività
di informazione svolta dall'impresa che provvede alla sua effettiva commercializzazione".
Torna
indietro