Pediatria
Sezione di Farmacovigilanza per il Pediatra
A cura di Adriana Ceci (Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Umana, Bari)

Struttura operativa dell'European Medicines Evaluation Agency [EMEA]
Dal gennaio 1995 il Settore Farmaceutico Europeo é regolato da una Agenzia Europea simile alla F.D.A. degli Stati Uniti.

Gianni Benzi MD, PhD
Rappresentante il Parlamento Europeo nel Board dell'EMEA
Direttore dell'Istituto di Farmacologia - Università di Pavia

Dal 1° gennaio 1995 è diventato operativo il nuovo sistema di autorizzazione dei prodotti medicinali nell'area europea. Questo sistema è il frutto di molti anni di collaborazione fra la Commissione, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale e le Autorità Registrative Nazionali dell'Unione Europea [UE]. Il 14 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri dell'UE ha dato corso a tre Direttive basilari (93/39/EEC, 93/40/EEC, 93/41/EEC); inoltre, il 22 luglio 1993 lo stesso Consiglio ha formalizzato il Regolamento 2309/93/EEC.
Questi quattro documenti formano la base legale sia del nuovo sistema di autorizzazione dei medicinali in ambito comunitario, sia dell'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), la cui sede è stata posta a Londra a seguito della decisione presa il 29
ottobre 1993 da parte dei Capi di Stato e di Governo europei.

Principi informatori dell'Agenzia Europea [EMEA]
Sul piano industriale, le normative comunitarie mirano a salvaguardare e potenziare le condizioni di competitività dell'offerta in Europa che si caratterizza per un'alta qualità, ma che deve trarre ampi vantaggi dal coordinamento e dal rilancio della ricerca scientifica. Gli obiettivi di sostegno dell'industria farmaceutica europea sono perseguibili anche attraverso l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione.
Non possono, tuttavia, essere ignorate sia la dimensione sociale che riveste tutto il settore farmaceutico, sia la necessità di assicurare il massimo di trasparenza delle procedure. Al centro del problema vi sono, quindi, le esigenze del malato al cui beneficio deve essere finalizzata la produzione farmaceutica. Sia i consumatori passivi (ossia, i pazienti) che i consumatori attivi (ossia, i medici) sono avvantaggiati da un rapido ingresso nel mercato di prodotti medicinali di alta qualità innovativa, garantita da una critica valutazione scientifica.
Una chiara informazione delle caratteristiche di qualità, efficacia e sicurezza é messa a disposizione dei medici, dei farmacisti e dei pazienti attraverso illustrazioni uguali in tutta la comunità. Inoltre, la sorveglianza post-marketing é attuata da parte dell'Agenzia attraverso un sistema di coordinamento della farmacovigilanza dei singoli Stati Membri.
Infine, il dialogo diretto tra l'industria farmaceutica e l'Agenzia rende più facile le procedure di autorizzazione, in particolare nel pre-submission stage, durante il quale l'industria potrà beneficiare di suggerimenti scientifici da parte dell'Agenzia.

Struttura dell'EMEA
Come indicato nella Tabella I, l'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products è composta: (a) dal Management Board, che è l'organo di governo dell'Agenzia ed ha la responsabilità primaria sia per gli aspetti budgetari che per il coordinamento delle attività nazionali degli Stati Membri; (b) dall'Executive Director, che é eletto dal Board come il rappresentante legale dell'Agenzia; (c) dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) e dal Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP), incaricati di elaborare i pareri dell'Agenzia sui problemi riguardanti la valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario, rispettivamente, avvalendosi di oltre 1.800 esperti proposti dai singoli Stati Membri che si assumono la responsabilità nel garantirne la perfetta idoneità a ricoprire l'incarico; (d) dal Permanent Secretariat, coordinato dall'Executive Director ed incaricato di fornire assistenza tecnica ed amministrativa e costituito da uno staff di più di 200 persone .

Tabella I

Struttura dell'Agenzia Europea per i Medicamenti
EMEA = European Medicines Evaluation Agency

L'Agenzia è composta:

  1. dal Management Board, organo di governo dell'Agenzia con responsabilità per gli aspetti normativi, tecnici e finanziari, e per il coordinamento delle attività dei vari Stati Membri;
  2. dall'Executive Director, eletto dal Management Board come rappresentante legale dell'Agenzia;
  3. dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) e dal Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP), incaricati della valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario, con la cooperazione di oltre 1.600 esperti;
  4. dal Permanent Secretariat, coordinato dall'Executive Director, ed incaricato di fornire assistenza legale, tecnica ed amministrativa.

Le nuove procedure di registrazione
Dal 1° gennaio 1995 le procedure previste sono: (1) la procedura nazionale; (2) le procedure comunitarie: decentralizzata e centralizzata.
La procedura nazionale può essere usata per l'autorizzazione di farmaci a stretta vocazione nazionale, per i quali non si desidera l'estensione dell'autorizzazione stessa al di fuori dello Stato Membro in cui viene presentata la domanda.
La procedura comunitaria decentrata nasce in sostituzione della vecchia procedura multistato, è basata sul riconoscimento reciproco e si attua mediante la successiva estensione dell'autorizzazione dal primo Stato autorizzante agli altri: questa procedura mantiene inalterato il potere decisionale dei singoli Stati, ma introduce il ruolo arbitrale dell'Agenzia, le cui decisioni acquistano un valore vincolante per tutti gli Stati Membri. Pertanto, se l'Agenzia riconosce come valida la opposizione di uno Stato ad una autorizzazione decentralizzata concessa dal primo Stato autorizzante, l'autorizzazione stessa viene revocata nell'intera area comunitaria.
La procedura centralizzata nasce dalla vecchia procedura di concertazione, è basata sull'acquisizione di una autorizzazione valida immediatamente per tutti gli Stati e fa convergere tutto il potere decisionale sull'Agenzia europea. Le domande di autorizzazione sono sottoposte direttamente all'Agenzia di Londra e, entro 210 giorni, alla conclusione dell'iter di valutazione scientifica, le opinioni del Committee sono trasmesse all'industria, alla Commissione ed ai vari Stati membri.
Per le specialità di uso umano, la procedura centralizzata é: (a) obbligatoria per i farmaci derivati da alcuni procedimenti biotecnologici (tecnologie del DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali); (b) facoltativa per i medicinali derivati da altri procedimenti biotecnologici o per i medicinali ad alto contenuto innovativo tecnologico e/o terapeutico.
La procedura centralizzata presenta tre vantaggi pratici: (1) immediata disponibilità per tutti i malati della Comunità delle specialità medicinali di comprovate caratteristiche terapeutiche; (2) ottimale utilizzazione delle competenze specialistiche degli Esperti, evitando di far esaminare da 15 gruppi quello che può essere valutato con estrema ponderazione da un solo gruppo di Esperti ad alta ed indiscussa qualificazione internazionale; (3) garanzia a priori che le industrie richiedono la registrazione solo per farmaci a reale ed ampiamente comprovato carattere innovativo.

Gli esperti dei Comitati Scientifici ed il conflitto di interessi
La struttura centrale dell'Agenzia garantisce l'indipendenza scientifica e l'imparzialità degli Esperti, evitando interferenze delle industrie interessate ed interventi delle amministrazioni nazionali incompatibili con i compiti di valutazione assegnati.
Gli Esperti europei hanno una specifica formazione bio-medica, con specializzazioni nelle varie discipline farmaco-tossicologiche, clinico-terapeutiche, diagnostiche, ecc.; essi giocano un ruolo fondamentale nel programma tecnico-legislativo che riguarda la registrazione dei farmaci nell'ambito europeo. La lista degli Esperti é pubblicata a cura dell'EMEA e risulta consultabile in un libro che include un breve curriculum, con l'indicazione sia delle competenze scientifiche che della "Dichiarazione di Interessi". Purtroppo in fase iniziale non sempre pervengono in tempo
I Membri del Board, i Membri del CPMP e del CVMP, e gli Esperti non devono avere nell'industria farmaceutica degli interessi economici o di altro tipo che possano infirmare la loro imparzialità. In questo senso esistono degli interessi diretti che precludono stabilmente al soggetto la possibilità di essere Membro od Esperto del CPMP/CVMP, mentre devono essere dichiarati quegli interessi indiretti che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Membro od Esperto del CPMP/CVMP, devono essere dichiarati pubblicamente dal soggetto. Tutti gli interessi indiretti attinenti all'industria farmaceutica devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione. Si ritiene, quindi, che il fattore in causa più importante sia quello della "trasparenza", dando per scontato che un soggetto é "esperto" nel settore dei medicamenti se con essi ha sperimentato, curato o, comunque, lavorato a diversificati livelli.

La dichiarazione di interessi con l'industria

L'articolo 54 del Regolamento 2309/93/EEC stabilisce che i Membri del Board, i Membri del CPMP/CVMP e gli Esperti non devono avere con l'industria farmaceutica degli interessi diretti che possano infirmare la loro imparzialità. Inoltre, tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione.

Vi sono interessi diretti

  • che precludono la possibilità di essere Membro dei Comitati di valutazione: ad es., l'aver fatto parte nei due anni precedenti del personale o di un organo decisionale di un'industria farmaceutica, o l'avere interessi finanziari nel capitale dell'industria;
  • che, nel momento della valutazione di uno specifico medicinale, precludono la funzione di Esperto dei Comitati di valutazione: ad es., il far parte del personale o di organo decisionale dell'industria che produce lo specifico prodotto da valutare, o l'avere interessi finanziari nel capitale della suddetta industria.

Vi sono interessi indiretti

  • che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Membro dei Comitati di valutazione, devono essere dichiarati: ad es., il fatto che parenti stretti abbiano interessi economici o professionali in un'industria farmaceutica, o il fatto che il soggetto, negli otto anni antecedenti i due anni dalla cessazione, abbia fatto parte del personale o di uno organo decisionale di un'industria farmaceutica;
  • che, pur ritenendosi compatibili con la funzione di Esperto dei Comitati di valutazione, devono essere pubblicamente dichiarati: ad es., l'avere fatto nel quinquennio ricerche per un'industria farmaceutica, o l'aver ricevuto dei finanziamenti a titolo personale o per l'istituzione in cui opera da parte dell'industria farmaceutica, o l'avere parenti stretti con interessi economici oppure professionali in un'industria farmaceutica.

Funzioni dell'EMEA
L'Emea svolge funzioni relative a:

  1. Valutazione dei Dossier di Registrazione per la Procedura Centralizzata
  2. Arbitrato per le procedure decentralizzate
  3. Elaborazione ed emanazione di Lineeguida e altri documenti determinanti per lo sviluppo dei farmaci
  4. Sorveglianza post-marketing attraverso un apposito organismo (Working Gruop on Pharmacovigilance) e come componente della Rete di Farmacovigilanza Europea
  5. Assunzione di decisioni in ordine alle sospensioni o ai ritiri, o alle modifiche da apportare agli stampati di prodotti che pongano un rischio per la salute.

Considerazioni conclusive relative al ruolo dell'Italia

Per quanto concerne la registrazione centralizzata, l'obbligo o la possibilità per le industrie farmaceutiche di rivolgersi ad un solo organo giudicante europeo (l'EMEA), senza dover sottostare ai giudizi delle singole Autorità nazionali, suscita in tutti i paesi molti interrogativi 'nazionalistici'. Come possono i singoli paesi reggere la competitività dell'Agenzia Europea di Londra la cui autorizzazione é a basso costo, ad alta qualificazione biomedica e subito valida per tutti e quindici gli attuali Stati Membri?.
A questa domanda molti Stati hanno dato una risposta attrezzandosi per favorire la registrazione decentralizzata. Alcuni Stati membri della UE (Inghilterra, Francia, Portogallo, Danimarca, ecc.) hanno infatti dato corso all'istituzione di una propria Agenzia nazionale, che deve rispondere a criteri di alta credibilità dato che può essere impugnata da un altro Stato membro, con intervento arbitrale dell'EMEA il cui verdetto potrebbe far revocare l'autorizzazione, anche laddove ottenuta.
Questo implica, ed è interesse della comunità scientifica partecipare a pieno a questo processo, che anche in Italia le tradizionali strutture Ministeriali evolvano assumendo funzioni e strttura di 'Agenzia' in modo da essere in grado di reggere la competitività dell'EMEA o delle Agenzie europee "forti" che vantano anni di grande rinomanza (vedi Inghilterra) o che sono dotate di consistenti organici specialistici (vedi Francia con 450 addetti).

 


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