Struttura operativa dell'European
Medicines Evaluation Agency [EMEA]
Dal gennaio 1995 il Settore Farmaceutico Europeo é regolato da
una Agenzia Europea simile alla F.D.A. degli Stati Uniti.
Gianni
Benzi MD, PhD
Rappresentante il Parlamento Europeo nel Board dell'EMEA
Direttore dell'Istituto di Farmacologia - Università di Pavia
Dal 1° gennaio 1995
è diventato operativo il nuovo sistema di autorizzazione dei prodotti
medicinali nell'area europea. Questo sistema è il frutto di molti anni
di collaborazione fra la Commissione, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico
e Sociale e le Autorità Registrative Nazionali dell'Unione Europea [UE].
Il 14 giugno 1993 il Consiglio dei Ministri dell'UE ha dato corso a tre Direttive
basilari (93/39/EEC, 93/40/EEC, 93/41/EEC); inoltre, il 22 luglio 1993
lo stesso Consiglio ha formalizzato il Regolamento 2309/93/EEC.
Questi quattro documenti formano la base legale sia del nuovo sistema di autorizzazione
dei medicinali in ambito comunitario, sia dell'European Agency for the Evaluation
of Medicinal Products (EMEA), la cui sede è stata posta a Londra a seguito
della decisione presa il 29
ottobre 1993 da parte dei Capi di Stato e di Governo europei.
Principi informatori
dell'Agenzia Europea [EMEA]
Sul piano industriale,
le normative comunitarie mirano a salvaguardare e potenziare le condizioni di
competitività dell'offerta in Europa che si caratterizza per un'alta
qualità, ma che deve trarre ampi vantaggi dal coordinamento e dal rilancio
della ricerca scientifica. Gli obiettivi di sostegno dell'industria farmaceutica
europea sono perseguibili anche attraverso l'armonizzazione delle procedure
di autorizzazione.
Non possono, tuttavia, essere ignorate sia la dimensione sociale che riveste
tutto il settore farmaceutico, sia la necessità di assicurare il massimo
di trasparenza delle procedure. Al centro del problema vi sono, quindi, le esigenze
del malato al cui beneficio deve essere finalizzata la produzione farmaceutica.
Sia i consumatori passivi (ossia, i pazienti) che i consumatori attivi (ossia,
i medici) sono avvantaggiati da un rapido ingresso nel mercato di prodotti medicinali
di alta qualità innovativa, garantita da una critica valutazione scientifica.
Una chiara informazione delle caratteristiche di qualità, efficacia e
sicurezza é messa a disposizione dei medici, dei farmacisti e dei pazienti
attraverso illustrazioni uguali in tutta la comunità. Inoltre, la sorveglianza
post-marketing é attuata da parte dell'Agenzia attraverso un sistema
di coordinamento della farmacovigilanza dei singoli Stati Membri.
Infine, il dialogo diretto tra l'industria farmaceutica e l'Agenzia rende più
facile le procedure di autorizzazione, in particolare nel pre-submission stage,
durante il quale l'industria potrà beneficiare di suggerimenti scientifici
da parte dell'Agenzia.
Struttura dell'EMEA
Come indicato nella Tabella I, l'European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products è composta: (a) dal Management Board,
che è l'organo di governo dell'Agenzia ed ha la responsabilità
primaria sia per gli aspetti budgetari che per il coordinamento delle attività
nazionali degli Stati Membri; (b) dall'Executive Director, che é
eletto dal Board come il rappresentante legale dell'Agenzia; (c) dal Committee
for Proprietary Medicinal Products (CPMP) e dal Committee for Veterinary
Medicinal Products (CVMP), incaricati di elaborare i pareri dell'Agenzia
sui problemi riguardanti la valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario,
rispettivamente, avvalendosi di oltre 1.800 esperti proposti dai singoli Stati
Membri che si assumono la responsabilità nel garantirne la perfetta idoneità
a ricoprire l'incarico; (d) dal Permanent Secretariat, coordinato dall'Executive
Director ed incaricato di fornire assistenza tecnica ed amministrativa e costituito
da uno staff di più di 200 persone .
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Struttura
dell'Agenzia Europea per i Medicamenti L'Agenzia è composta:
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Le nuove procedure
di registrazione
Dal 1° gennaio 1995 le procedure previste sono: (1) la procedura nazionale;
(2) le procedure comunitarie: decentralizzata e centralizzata.
La procedura nazionale può essere usata per l'autorizzazione di
farmaci a stretta vocazione nazionale, per i quali non si desidera l'estensione
dell'autorizzazione stessa al di fuori dello Stato Membro in cui viene presentata
la domanda.
La procedura comunitaria decentrata nasce in sostituzione della vecchia
procedura multistato, è basata sul riconoscimento reciproco e si attua
mediante la successiva estensione dell'autorizzazione dal primo Stato autorizzante
agli altri: questa procedura mantiene inalterato il potere decisionale dei singoli
Stati, ma introduce il ruolo arbitrale dell'Agenzia, le cui decisioni acquistano
un valore vincolante per tutti gli Stati Membri. Pertanto, se l'Agenzia riconosce
come valida la opposizione di uno Stato ad una autorizzazione decentralizzata
concessa dal primo Stato autorizzante, l'autorizzazione stessa viene revocata
nell'intera area comunitaria.
La procedura centralizzata nasce dalla vecchia procedura di concertazione,
è basata sull'acquisizione di una autorizzazione valida immediatamente
per tutti gli Stati e fa convergere tutto il potere decisionale sull'Agenzia
europea. Le domande di autorizzazione sono sottoposte direttamente all'Agenzia
di Londra e, entro 210 giorni, alla conclusione dell'iter di valutazione scientifica,
le opinioni del Committee sono trasmesse all'industria, alla Commissione ed
ai vari Stati membri.
Per le specialità di uso umano, la procedura centralizzata é:
(a) obbligatoria per i farmaci derivati da alcuni procedimenti biotecnologici
(tecnologie del DNA ricombinante; espressione controllata di geni portatori
di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti,
comprese cellule trasformate di mammiferi; metodi a base di ibridomi e di anticorpi
monoclonali); (b) facoltativa per i medicinali derivati da altri procedimenti
biotecnologici o per i medicinali ad alto contenuto innovativo tecnologico e/o
terapeutico.
La procedura centralizzata presenta tre vantaggi pratici: (1) immediata disponibilità
per tutti i malati della Comunità delle specialità medicinali
di comprovate caratteristiche terapeutiche; (2) ottimale utilizzazione delle
competenze specialistiche degli Esperti, evitando di far esaminare da 15 gruppi
quello che può essere valutato con estrema ponderazione da un solo gruppo
di Esperti ad alta ed indiscussa qualificazione internazionale; (3) garanzia
a priori che le industrie richiedono la registrazione solo per farmaci a reale
ed ampiamente comprovato carattere innovativo.
Gli esperti dei Comitati
Scientifici ed il conflitto di interessi
La struttura centrale dell'Agenzia garantisce l'indipendenza scientifica e l'imparzialità
degli Esperti, evitando interferenze delle industrie interessate ed interventi
delle amministrazioni nazionali incompatibili con i compiti di valutazione assegnati.
Gli Esperti europei hanno una specifica formazione bio-medica, con specializzazioni
nelle varie discipline farmaco-tossicologiche, clinico-terapeutiche, diagnostiche,
ecc.; essi giocano un ruolo fondamentale nel programma tecnico-legislativo che
riguarda la registrazione dei farmaci nell'ambito europeo. La lista degli Esperti
é pubblicata a cura dell'EMEA e risulta consultabile in un libro che
include un breve curriculum, con l'indicazione sia delle competenze scientifiche
che della "Dichiarazione di Interessi". Purtroppo in fase iniziale
non sempre pervengono in tempo
I Membri del Board, i Membri del CPMP e del CVMP, e gli Esperti non devono avere
nell'industria farmaceutica degli interessi economici o di altro tipo che possano
infirmare la loro imparzialità. In questo senso esistono degli interessi
diretti che precludono stabilmente al soggetto la possibilità di
essere Membro od Esperto del CPMP/CVMP, mentre devono essere dichiarati quegli
interessi indiretti che, pur ritenendosi compatibili con la funzione
di Membro od Esperto del CPMP/CVMP, devono essere dichiarati pubblicamente dal
soggetto. Tutti gli interessi indiretti attinenti all'industria farmaceutica
devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione.
Si ritiene, quindi, che il fattore in causa più importante sia quello
della "trasparenza", dando per scontato che un soggetto é "esperto"
nel settore dei medicamenti se con essi ha sperimentato, curato o, comunque,
lavorato a diversificati livelli.
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La dichiarazione di interessi con l'industria L'articolo 54 del Regolamento 2309/93/EEC stabilisce che i Membri del Board, i Membri del CPMP/CVMP e gli Esperti non devono avere con l'industria farmaceutica degli interessi diretti che possano infirmare la loro imparzialità. Inoltre, tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro tenuto dall'Agenzia e di pubblica consultazione. Vi sono interessi diretti
Vi sono interessi indiretti
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Funzioni dell'EMEA
L'Emea svolge
funzioni relative a:
Considerazioni conclusive
relative al ruolo dell'Italia
Per quanto concerne la
registrazione centralizzata, l'obbligo o la possibilità per le
industrie farmaceutiche di rivolgersi ad un solo organo giudicante europeo (l'EMEA),
senza dover sottostare ai giudizi delle singole Autorità nazionali, suscita
in tutti i paesi molti interrogativi 'nazionalistici'. Come possono i singoli
paesi reggere la competitività dell'Agenzia Europea di Londra la cui
autorizzazione é a basso costo, ad alta qualificazione biomedica e subito
valida per tutti e quindici gli attuali Stati Membri?.
A questa domanda molti Stati hanno dato una risposta attrezzandosi per favorire
la registrazione decentralizzata. Alcuni Stati membri della UE (Inghilterra,
Francia, Portogallo, Danimarca, ecc.) hanno infatti dato corso all'istituzione
di una propria Agenzia nazionale, che deve rispondere a criteri di alta credibilità
dato che può essere impugnata da un altro Stato membro, con intervento
arbitrale dell'EMEA il cui verdetto potrebbe far revocare l'autorizzazione,
anche laddove ottenuta.
Questo implica, ed è interesse della comunità scientifica partecipare
a pieno a questo processo, che anche in Italia le tradizionali strutture Ministeriali
evolvano assumendo funzioni e strttura di 'Agenzia' in modo da essere in grado
di reggere la competitività dell'EMEA o delle Agenzie europee "forti"
che vantano anni di grande rinomanza (vedi Inghilterra) o che sono dotate di
consistenti organici specialistici (vedi Francia con 450 addetti).